Bonus facciate: ponteggi e materiali utilizzati per le ristrutturazioni rientrano nell'agevolazione al 90%

Facciamo chiarezza sul bonus facciate: cos’è, chi può usufruirne e quali spese possono rientrare nelle detrazioni ad esso relative.

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Nella seconda metà del 2020 il settore dell’edilizia è in rampa di lancio, accettando la grande sfida della ripresa anche grazie a un corposo alleato – il bonus facciate che comporta detrazioni per il 90% della spese sostenute.

Ma in cosa consiste esattamente? Chi ne può usufruire? E come stabilire se effettuare l’acquisto del materiale necessario rientra o meno in tale bonus?

In cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dell’imposta lorda, sia essa Irpef o Ires, ed è concessa quando vengono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di un edificio ubicato in zona A o in zona B come definite nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968.

La zona A è definita come “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

La zona B è definita come “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.”

Tale agevolazione include anche gli interventi strumentali, quali la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute e documentate riferite all’anno 2020; e per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

A chi spetta l’agevolazione?

La detrazione è usufruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari del reddito d’impresa, che sostengono le spese eseguite per gli interventi sull’immobile sito in zona A o in zona B e che possiedono suddetto immobile a qualsiasi titolo.

In particolare, l’Agenzia delle entrate enumera cinque categorie di soggetti che hanno diritto di essere ammessi all’agevolazione:

Anche in questo caso i puntelli GBM classe D soddisfano tale condizione con ampi margini, come illustrato dalla linee rappresentanti i cinque modelli D30, D30 ECO, D35, D40 e D55

  • Persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni
  • Enti pubblici e privati che non svolgono impresa commerciale
  • Società semplici
  • Associazioni tra professionisti
  • Contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

Unico prerequisito per accedere al bonus è il possesso dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori. Tale possesso può sussistere come proprietario, nudo proprietario, titolare di diritto di godimento dell’immobile (uso, usufrutto, abitazione o superficie), oppure detenendo l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato di locazione, anche finanziaria, ed essendo in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Quali sono gli interventi che rientrano nell’agevolazione?

Pressoché tutti gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile di un edificio, ovvero le parti principali, anteriori, frontali e laterali dello stabile, sono eleggibili per rientrare nel bonus facciate.

Non sono invece inclusi gli interventi su facciate interne degli edifici non visibili dalla strada o dal suolo di uso pubblico.

A titolo esemplificativo citiamo:

  • Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
  • Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata
  • Interventi su balconi, ornamenti e fregi inclusi quelli di sola pulitura;
  • Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio, influenti dal punto di vista termico o interessanti oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva
  • Interventi per il decoro urbano effettuati su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni
  • Se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, interventi su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, cornicioni

Quali sono i limiti di spesa previsti dall’agevolazione?

Una delle caratteristiche che rende unico nel suo genere il bonus facciate, è l’assenza di un tetto di spesa su cui richiederlo, contrariamente ad ogni altra agevolazione dello stesso genere emanata negli anni recenti.

Inoltre il bonus facciate 2020 è molto più inclusivo di altre agevolazioni passate per ciò che riguarda le spese che possono rientrare nella sua applicazione.

Tra le spese correlate agli interventi agevolati rientrano infatti:

  • Acquisto dei materiali utilizzati nell’intervento
  • Progettazione e altre prestazioni professionali connesse, quali perizie, sopralluoghi, rilascio dell’attestazione di prestazione energetica
  • Installazione dei ponteggi
  • Smaltimento del materiale
  • IVA
  • Imposta di bollo
  • Diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
  • Tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Per saperne di più: normative e decreti

Questo è l’elenco delle leggi, decreti e circolari che normano o a cui si riferisce il Bonus Facciate 2020.

  • Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 -art. 1 commi 219-224 (legge di bilancio 2020, istitutiva dell’agevolazione)
  • Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, (edifici esistenti ubicati in zona A o B)
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015(requisiti che gli interventi devono soddisfare)
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008(requisiti sui valori di trasmittanza termica)
  • Decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 18 febbraio 1998 (regolamento per la corretta fruizione dell’agevolazione)
  • Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013-articolo 14, commi 3-bis e 3-ter(verifiche e controlli)
  • Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2del 14 febbraio2020 (primi chiarimenti sulla detrazione)

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